Continuo l’approfondimento (iniziato qui) relativo alle normative che regolamentano e condizionano la vita degli e-commerce. Oggi in particolare vi racconto la lezione tenuta dalla Dottoressa Commercialista Francesca Liccardi Manoli, che ci ha parlato della disciplina fiscale nel commercio elettronico.
Prendetevi un caffè e mettetevi comodi perché l’argomento non è banale. Per agevolarvi la lettura proverò a semplificarlo, spero non me ne vorrete.
Inizio col suggerirvi, se non l’avete già fatto, di reclutare un bravo commercialista, perché le sanzioni in cui si può incorrere sono tali da indurre alcune aziende a chiudere.
Parliamo di IVA
In particolare, l’elemento più importante, sul quale vi suggerisco di prestare particolare attenzione (perché è oggetto di controlli frequenti e sanzioni severe), è l’IVA.
Per capire quando va applicata l’IVA e in che misura, è necessario sapere:
- se il soggetto che acquista è un privato o un soggetto passivo IVA (società, ditta, professionista);
- la tipologia di bene (materiale o immateriale);
- il territorio di riferimento (Italia, Europa o Extra UE).
E-commerce e fisco: criticità pagamento IVA. 3 punti: soggetto, tipologia beni e territorio.
Scendiamo nel dettaglio:
- soggetto: è necessario sapere se il proprio acquirente è un consumatore privato (B2C) o un’azienda (B2B).
- tipologia di bene: in ambito fiscale è fondamentale distinguere tra ecommerce diretto e indiretto. Nel primo caso si intende la compravendita che riguarda beni immateriali e servizi (un importante elenco che ci aiuta, benché non esaustivo, si ritrova nel Regolamento UE 282/2011 art. 7), nel secondo caso l’oggetto della transazione sono beni materiali che vengono acquistati online e consegnati attraverso canali di spedizione tradizionali.
Nel commercio diretto rientrano le compravendite di software, ebook, film, musica e i servizi di hosting ma sono esclusi prodotti come i biglietti per viaggi o eventi (che anche se non diventano un oggetto tangibile vengono comunque fruiti offline) e l’e-learning (laddove le lezioni prevedano un intervento umano specializzato e non accessorio).
Come potete immaginare, le transazioni immateriali tipiche del commercio diretto sono le più difficili da controllare per il fisco ed è questa la ragione principale per cui in questo caso la normativa ha subito numerose variazioni, anche di recente.
Tale distinzione porta anche a obblighi di fatturazione diversi: nel caso di commercio elettronico diretto la fattura è obbligatoria mentre nel commercio elettronico indiretto che viene assimilato alle cessioni di beni per corrispondenza, la fattura è obbligatoria solo nel caso di richiesta da parte del cliente. - territorio: il territorio è fondamentale per capire se addebitare l’IVA al cliente e in che misura. Attenzione però che i confini territoriali tracciati dal nostro legislatore non coincidono con quelli delle comuni carte geografiche! L’articolo 7 del D.P.R. 633/1972 definisce infatti come “territorio dello Stato” (cito) “il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano” e restringe il “territorio della Comunità” a “il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità Europea con le seguenti esclusioni […]:
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
4) per il Regno di Spagna Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole anglo normanne.“
Come addebitare l’IVA? Un esempio
Come addebitare quindi l’IVA? Ho provato a riassumere le varie casistiche per un operatore nazionale, in due tabelle che trovate qui (attenzione che sono in due diverse tab), spero vi siano utili.
Oltre all’IVA, l’altra tipologia di imposte che gravano sull’imprenditore, è l’imposta diretta sul reddito, che in Italia è piuttosto onerosa.
Pare che molte aziende scelgano di investire nell’ecommerce per poter più facilmente trasferire la propria sede operativa in un paese estero con tassazione più conveniente. Ecco, se questo pensiero ha attraversato la vostra mente, tenete presente che è necessario che in tale Stato estero abbiate una “stabile organizzazione”, ciò significa che è necessario dotarsi di una sede fissa ovvero “una struttura idonea caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza temporale nonché una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per esigenze di detta organizzazione”; in altri termini lì dovete aver dislocato almeno il server e una persona che ci lavora per un periodo non inferiore a 183 giorni.
In tale ipotesi, solo il reddito prodotto dalla stabile organizzazione estera sarà tassato all’estero.
E-commerce per trasferire sede legale in uno Stato con meno tasse? Occhio ai requisiti legali
La prossima volta vi racconterò gli adempimenti necessari per l’apertura di una nuova azienda che opera nel commercio elettronico. Se l’argomento vi interessa e non volete rischiare di perdervelo, iscrivetevi alla newsletter dal form qui a destra (o un po’ più in giù se state leggendo da mobile) ;)
ciao Angela , ottimo post …c’è molta confusione in giro :)
Una domanda al volo : se ho un cliente italiano che vende abbigliamento a privati in paesi extra-eu ( nel nostro caso Svizzera ) , non si dovrebbe applicare l’iva corretto?
Grazie
Ciao Simone, ho chiesto per sicurezza alla Dott.ssa Liccardi Manoli, questa la sua risposta: “In tal caso si parla di commercio elettronico indiretto tra soggetto passivo italiano e cliente extra-comunitario, pertanto, l’operazione è non imponibile ai fini iva (non si applica l’iva).
Per beneficiare della non imponibilità è essenziale il documento ‘visto ad uscire doganale’ che attesti l’effettiva uscita del bene dal territorio italiano a quello di destinazione svizzero.”
Ciao!
Angela
Buongiorno, mi presento, sono Alessandro ho 22 anni e mi sto accingendo a fondare una nuova azienda di sviluppo app.
Sulla mia app di punta avrei una domanda da porle :
i miei guadagni sarebbero uan percentuale dela vendita di biglietti per eventi di altre attività commerciali (es. Ticket-one) e la vendita dei dati degli utenti (dei quali sarei autorizzato al trattamento), la domanda è la seguente….come dovrei far figurare tali guadagni e a quanto ammonterebbe la tassazione?
La ringrazio in anticipo e spero di avere presto sue notizie.
Ciao Alessando, grazie per il tuo commento! Purtroppo non ti so rispondere, ti consiglio di rivolgerti ad un commercialista per questo genere di cose. In bocca al lupo per la tua azienda!
Buongiorno,
ho una ditta individuale in forfettario e vorrei lanciare l’anno prossimo la vendita in abbonamento mensile dell’accesso al mio sito con contenuti e accesso software.
Vorrei sapere se a livello fiscale posso usare Clickbank e fatturare alla società una volta al mese oppure sono tenuto a fare anche fatture personalmente per ogni singolo utente.
Clickbank si pone già contrattualmente come retailer e già si occupa di raccogliere IVA.
Resto in attesa di un riscontro.
Buongiorno Federico,
ci dispiace ma a questo livello di dettaglio non siamo in grado di arrivare.
Probabilmente ha più senso sentire un/a commercialista.
Ci dispiace.
Buona giornata e buon lavoro,
MOCA