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E-Commerce: obblighi previsti dalla normativa italiana

In MOCA abbiamo da poco iniziato un corso (tenuto dall’Avv. Carlo Fiorente,  dal Dott. Flavio Berton e dalla Dottoressa Commercialista Francesca Liccardi Manoli) interamente dedicato alle normative che regolamentano il web, con particolare attenzione al mondo degli e-commerce.
Condividerò con voi in questo blog gli spunti più interessanti che emergeranno da ciascuna lezione.

Pronti? Cominciamo!

E-commerce: la normativa italiana. Tutto quello che c’è da sapere. O quasi.

Obblighi informativi

Lezione 1: obblighi informativi nel commercio elettronico.

La prima lezione riguardava gli obblighi informativi per gli e-commerce e le normative che regolamentano questo aspetto.
Innanzitutto è necessario distinguere tra e-commerce che vendono solo ad aziende e e-commerce che vendono (anche) a privati, perché nel primo caso il testo di riferimento è il D.Lgs. 70/03 Art. 7, mentre nel secondo caso a tali obblighi si aggiungono quelli dati dal Codice del Consumo e, in particolare, si fa riferimento all’Art. 49 del Codice del Consumo. Nel dubbio è consigliabile applicare le disposizioni del secondo, in quanto più restrittive.

In sostanza l’Art. 49 del Codice del Consumo stila una lunga lista delle informazioni che devono assolutamente essere indicate al consumatore prima che questi effettui l’acquisto. Vi segnalo in particolare i punti che più frequentemente risultano mancare negli e-commerce:

  •  il prezzo complessivo del bene, includendo le tasse e tutte le spese extra (se queste spese non possono essere calcolate in anticipo è necessario indicare che potranno essere addebitate al consumatore). Il consumatore non è tenuto a pagare le spese delle quali non era informato;
  •  le modalità di pagamento e consegna, la data entro la quale i beni saranno consegnati;
  •  condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso (dove sussiste);
  •  eventuali costi di reso a carico del consumatore.
Normativa E-commerce, occhio ad inserire i prezzi giusti. Quelli completi.

Vi sono poi degli obblighi informativi anche per quanto riguarda le comunicazioni commerciali (regolamentate dal D.Lgs. 70/03 agli articoli 8 e 9), queste infatti devono sempre indicare:

  •  il fatto che si tratta di una comunicazione commerciale;
  •  per conto di chi viene effettuata la comunicazione commerciale;
  •  le condizioni per accedere all’offerta promozionale o per partecipare nel caso si tratti di concorsi o giochi.

Il D.Lgs 70/03 parla anche delle informazioni dirette alla conclusione del contratto (Art. 12), ovvero tutto ciò di cui il consumatore deve essere messo a conoscenza prima dell’inoltro dell’ordine.
Anche in questo caso l’articolo è una sorta di checklist, contenente le informazioni da includere nell’ultima schermata precedente l’acquisto.
Attenzione: non si tratta delle informazioni generali di vendita ma di ulteriori informazioni di cui l’utente deve essere messo a conoscenza prima di effettuare l’acquisto (tipicamente riportate nella pagina di checkout).
Queste informazioni sono (cito):

  • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
  • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Occhio alle sanzioni

Cosa succede a chi non adempie?
L’Art. 21 del D.Lgs 70/03 prevede sanzioni da 103€ a 10.000€ che possono essere raddoppiate in caso di particolare gravità o di recidività.
Ebbene sì, le sanzioni arrivano, nonostante i limiti tecnologici con cui spesso le autorità si trovano a dover lavorare.

Si può tuttavia incorrere in sanzioni anche più severe, com’è accaduto recentemente ad Easyjet, sanzionata dal Garante per 170.000€ per pratica commerciale scorretta (con riferimento in questo caso agli artt. 20, 21 lett. d e 22, comma 2, del Codice del Consumo). Precisamente: “l’Antitrust ha accertato che l’operatore pubblicizzava attraverso il proprio sito Internet una proposta promozionale a prezzi particolarmente vantaggiosi, senza rendere evidente in maniera adeguata al consumatore le effettive condizioni e limitazioni dell’offerta” (qui trovate uno degli articoli che ha ripreso il comunicato stampa ufficiale).

Come avrete intuito le informazioni che è necessario indicare sono davvero tante e cozzano facilmente con temi quali l’usabilità, l’ottimizzazione del funnel di conversione e l’esperienza utente. Le sanzioni sono ancora sporadiche (quella ad Easyjet è avvenuta grazie ad una segnalazione di Ryanair, ad esempio) ma non è escluso che i controlli vengano intensificati in futuro. È consigliabile perciò “mettere in regola” il proprio e-commerce quanto prima.

Un paio di esempi di e-commerce che fanno le cose “per bene”? Secondo i nostri docenti sicuramente eBay.it e LaRedoute.it.

Se avete domande su questo tema scrivetele nei commenti qui sotto, le inoltrerò ai nostri docenti nella prossima lezione. ;)

Link alle lezioni successive:
Commercio Elettronico: gli aspetti fiscali

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Commenti

  1. Articolo molto interessante e ben scritto. Spero che in futuro tu possa approfondire ulteriormente l’argomento Ecommerce, che spesso è trattato in maniera contraddittoria e nebulosa. Grazie

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